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Autoveicoli e Patenti di guida

Patente di guida

Per guidare all’estero i cittadini italiani sono soggetti a regole differenti a seconda che si rechino, per periodi di breve soggiorno o per stabilirvi la propria residenza, in:

  1. a) Paesi appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo (SEE)
    b) Paesi extra UE firmatari di accordi di reciprocità con l’Italia in materia di conversione di patenti di guida;
    c) Paesi extra UE non firmatari di accordi di reciprocità con l’Italia in materia di conversione di patenti di guida.

 

  1. a) PAESI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA O ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)
  • Se vi recate per brevi periodi in uno stato membro della UE o aderente al SEE potete circolare utilizzando la patente di guida italiana in quanto, in base alla Direttiva comunitaria 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, gli Stati membri dell’UE e quelli aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) riconoscono le patenti di guida rilasciate dalle rispettive Autorità.
  • Se invece stabilite la vostra residenza in un Paese dell’UE/SEE avete tre possibilità:-convertire (è una facoltà, non un obbligo) la patente di guida italiana in una equipollente del Paese di residenza;
    -conservare la propria patente facendola riconoscere dalle Autorità dello Stato in cui risiedete (laddove previsto dalla normativa locale);
    -conservare la patente originaria senza fare alcunché. In quest’ultimo caso si potrebbero però verificare inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione del documento, essendo necessario richiedere notizie allo Stato che ha inizialmente rilasciato la patente.
    Sia per richiedere la conversione (che consiste nel rilascio di una nuova patente) che il riconoscimento la patente deve essere in corso di validità.
    E’ possibile rinnovare la propria patente italiana rivolgendosi esclusivamente alle Autorità locali (v. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 30 del 21 maggio 1999).Per maggiori dettagli vi consigliamo di contattare l’Ufficio consolare competente.

  1. b) PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA FIRMATARI DI ACCORDI DI RECIPROCITÀ CON L’ITALIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA.
  • Per circolare temporaneamente nei Paesi con i quali l’Italia ha firmato accordi di reciprocità occorre essere in possesso della patente internazionale (permesso internazionale di guida) accompagnata da quella italiana in corso di validità. La patente o permesso internazionale è un documento per guidare in tutti i Paesi europei ed in alcuni extra-europei. Viene rilasciata dagli Uffici della motorizzazione. Deve essere sempre accompagnata dalla patente italiana in corso di validità. Scopo della patente internazionale è quello di fornire alle Autorità straniere l’esatta interpretazione della patente di guida in possesso del titolare. Le Convenzioni internazionali attualmente in vigore (Ginevra 19.9.1949 – ratificata con legge n. 1049 del 19.05.1952 – e Vienna 8.11.1968, – ratificata con legge n. 308 del 05.07.1995) hanno introdotto due modelli di patente internazionale. In Italia è possibile ottenere sia l’uno che l’altro modello di patente.
  • Se stabilite la residenza in un Paese straniero firmatario con l’Italia di un accordo di reciprocità in materia di patenti dovrete richiedere alle locali Autorità la conversione della vostra patente italiana in corso di validità. Per conversione della patente si intende il rilascio, senza l’obbligo del superamento di esami teorici e pratici, di una patente dello Stato di nuova residenza corrispondente a quella italiana. La maggior parte degli accordi bilaterali conclusi dall’Italia in materia di patenti prevede che le Autorità del Paese ospitante comunichino, una volta rilasciata la nuova patente, l’avvenuta conversione alle Autorità diplomatico-consolari italiane ovvero a quella in Italia designata dall’accordo stesso.
    Una volta rilasciata la nuova patente, quella italiana viene revocata secondo quanto previsto dall’art. 130, comma c) del Codice della strada (D. Lgs. 285/1992).
    Per brevi soggiorni in Italia (ad esempio per vacanze) è sufficiente munirsi della traduzione ufficiale della patente di guida da esibire a richiesta degli organi di sicurezza italiani. In caso di rientro definitivo, potrete guidare in Italia con la patente straniera fino ad un anno massimo dalla data di rientro, dopodiché occorrerà richiedere la sostituzione della patente estera ottenuta in sede di conversione. Sarà pertanto rilasciata una nuova patente italiana di categoria non superiore a quella originaria (art. 136, comma 5 del Codice della Strada).
    NB. L’elenco aggiornato degli Stati con i quali l’Italia ha concluso accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida è visionabile tramite il link al sito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Possono – infine – convertire la patente italiana le seguenti categorie di cittadini che si trasferiscono, per motivi di servizio, in uno dei seguenti Stati:
    – Canada: personale diplomatico e consolare;
    – Cile: personale diplomatico e loro familiari;
    – Stati Uniti: personale diplomatico e loro familiari;
    – Zambia: cittadini in missione governativa e familiari. In caso di smarrimento o furto della patente italiana, i connazionali residenti in Paesi extra europei devono presentare la denuncia – oltre che alle locali Autorità – anche agli Organi di Polizia italiani (DPR 104 del 09.03.2000).

 

  1. c) PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA E NON FIRMATARI DI ACCORDI DI RECIPROCITÀ CON L’ITALIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA.

In questi Paesi non è possibile né riconoscere né convertire la patente italiana di guida.
È pertanto opportuno prendere debito e tempestivo contatto con la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel luogo ove si desidera guidare, o con la Rappresentanza estera in Italia del Paese straniero, per conoscere quali siano i documenti necessari e la normativa vigente in materia.

 

I titolari di patente italiana residenti o dimoranti per un periodo di almeno 6 mesi in Paesi extra UE possono ottenere presso le competenti Autorità diplomatico-consolari italiane la conferma della validità della loro patente italiana, scaduta da non più di cinque anni e non rientrante nei casi previsti all’art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche). Gli interessati dovranno effettuare la prevista visita medica per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici, dopo di che la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascerà apposita attestazione di rinnovo.
Il rinnovo effettuato presso una Rappresentanza diplomatica o consolare è valido per circolare sia in Italia che all’estero.
Una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, la patente di guida dovrà essere confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.